Art. 8.
(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

      1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 11:

              1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. I bandi di concorso per il reclutamento del personale del ruolo dei marescialli, oltre alle riserve di posti stabilite da leggi speciali, possono prevedere riserve di posti, nel limite massimo complessivo

 

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del 30 per cento dei posti disponibili, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio, nonché dei diplomati o assistiti presso le scuole militari, gli istituti e le opere di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989, e al decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1952, n. 4487, in possesso dei requisiti prescritti»;

              2) al comma 2:

                  2.1) alla lettera a), il numero 4) è abrogato;

                  2.2) alla lettera a), numero 7), dopo le parole: «diploma di istruzione secondaria di secondo grado» sono inserite le seguenti: «di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea prevista dal bando di concorso»;

                  2.3) alla lettera b), numero 1), dopo le parole: «diploma di istruzione secondaria di secondo grado» sono inserite le seguenti: «di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea prevista dal bando di concorso»;

              3) al comma 3:

                  3.1) alla lettera a), alinea, le parole: «nel limite del 10%» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un terzo»;

                  3.2) alla lettera a), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

      «3-bis) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea prevista dal bando di concorso o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso»;

                  3.3) alla lettera b), alinea, le parole: «nel limite del 20%» sono sostituite dalle seguenti: «per la restante parte»;

 

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                  3.4) alla lettera b), numero 2), dopo le parole: «diploma di istruzione secondaria di secondo grado» sono inserite le seguenti: «di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea prevista dal bando di concorso»;

              4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. I posti di cui al comma 3, lettera a), rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al medesimo comma 3, lettera b), e viceversa»;

              5) al comma 4:

                  5.1) al primo periodo, dopo le parole: «due anni» è inserita la seguente: «accademici»;

                  5.2) al secondo periodo, le parole: «e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove» sono soppresse;

              6) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. L'immissione nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo, o grado corrispondente, del personale vincitore del concorso di cui al comma 1, lettera b), è disposta, per gli allievi che hanno superato il corso di cui al comma 4, con la stessa decorrenza del personale di cui al comma 1, lettera a), per gli allievi che hanno superato corsi di durata inferiore a quello di cui al comma 4, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al citato comma 4, concluso nell'anno»;

              7) al comma 6:

                  7.1) le parole: «Ai restanti» sono sostituite dalla seguente: «Agli»;

                  7.2) le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis»;

 

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              8) il comma 8 è sostituito dal seguente:

          «8. Il personale vincitore del concorso di cui al comma 1, lettera b), non ammesso a sostenere l'esame finale del corso di cui al comma 4, è immesso nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo, o grado corrispondente, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso di cui al citato comma 4, concluso nell'anno»;

          b) all'articolo 16, comma 1, le parole: «dalle tabelle "C/1", "C/2", "C/3", allegate al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza armata».